STATUTO FONDAZIONE
“Rise together foundation Onlus”

Articolo 1
Costituzione e Denominazione

1.1 È costituita, la fondazione denominata “ Rise together foundation Onlus “, (di seguito la “Fondazione”) con sede in Milano.

1.2 L’acronimo Onlus dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2
Delegazioni ed uffici

2.1 Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.2 Il trasferimento della sede principale nell’ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 3
Scopi e Attività

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nel settore della beneficenza, sia diretta che indiretta, effettuando: (i) sia erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, sia in Italia che all’estero, coerenti con gli scopi della Fondazione, conformemente al comma 2 bis dell’articolo10 del D. Lgs 460/97, (ii) sia erogazioni gratuite in denaro o in natura, in favore di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale o comunque meritevoli di solidarietà sociale.

3.2 In particolare, nell’ambito delle proprie iniziative di beneficenza diretta la Fondazione intende supportare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di iniziative a favore di persone in difficoltà economiche o in condizioni di disagio sociale, psichico e familiare o che versano in situazioni di esclusione, fragilità e di sofferenza conformemente alle previsioni del D.lgs. 460/97.

3.3 Nell’ambito delle proprie iniziative di beneficenza indiretta, la Fondazione intende supportare, la realizzazione di progetti di utilità sociale, concedendo erogazioni liberali in denaro, in favore di altri enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. 460/97, per la realizzazione diretta da parte degli stessi di progetti di utilità sociale.

3.4 La Fondazione non ha fini di lucro e prevede espressamente:

  1. l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  2. il divieto – durante la vita della Fondazione – di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  3. l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  4. il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  5. l’obbligo di redigere il bilancio annuale;
  6. l’obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  7. l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”, come stabilito dal precedente articolo 1.

Articolo 4
Attività Connesse

4.1 La Fondazione – nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni – può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

4.2 In particolare, la Fondazione, intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. intrattenere rapporti di collaborazione, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nei propri settori di attività, svolgendo altresì attività di sensibilizzazione;
  2. partecipare ad associazioni, consorzi, reti o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione, nel quale caso allegherà il bilancio di questi enti a quello della Fondazione;
  3. promuovere iniziative di raccolta pubblica, occasionale, di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
  4. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui a breve o a lungo termine (nell’interesse esclusivo della Fondazione), l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, purché non comportino oneri economici gravosi per l’ente;
  5. svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore.

Articolo 5
Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

  1. dal fondo di dotazione costituito dai beni costituenti il patrimonio iniziale dell’ente conferito in sede di costituzione;
  2. dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  4. dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
  5. da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 6
Fondo di gestione

 6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  2. da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
  4. dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

6.2 Le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 3.

6.3 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 7
Esercizio finanziario

7.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all’anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste

dal secondo comma dell’articolo 2364 c.c.

7.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per

tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 8
Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente;
  3. l’Organo di Revisione.

8.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Revisione potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall’articolo 10 comma 6 lettera c) del D. Lgs 460/97.

8.3 Ai membri degli organi della Fondazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9
Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra 3 e 7 nominati dal Fondatore in sede di costituzione e successivamente tramite cooptazione, da parte del consiglio stesso.

9.2 La composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione sarà stabilita dal consiglio in sede di rinnovo e rimarrà immutata nel corso della durata di ciascun mandato.

9.3 Per la nomina dei membri del Consiglio è richiesta la presenza di almeno ¾ dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.4 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati anche per più mandati.

9.5 Qualora, per qualsiasi causa vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo dovrà provvedere alla loro sostituzione, tramite cooptazione, con le maggioranze previste dall’articolo 9.3.

9.6 Non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile.

Articolo 10
Poteri del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

  1. eleggere il Presidente della Fondazione;
  2. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
  3. approvare, ove previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
  4. determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
  5. deliberare eventuali modifiche statutarie;
  6. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
  7. deliberare in merito all’assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
  8. determinare l’eventuale compenso e i rimborsi spese in favore dei componenti degli organi della Fondazione;
  9. approvare e modificare gli eventuali regolamenti della Fondazione;
  10. cooptare i propri membri nei limiti di quanto stabilito dal precedente articolo 9.
  1. 10.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l’anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

10.4 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque sia nell’ambito del territorio italiano che all’estero. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di comunicazione, attraverso modalità che consentano di attestare l’avvenuta ricezione, ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all’atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione.

10.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide – anche se non convocate – quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell’Organo di Revisione. Ai fini della validità dell’adunanza i membri dell’Organo di Revisione, se non presenti, dovranno dichiarare di essere stati preventivamente informati della riunione ed essere informati sugli argomenti da trattare.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

  1. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno;
  2. sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  3. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

10.7 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.9 Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

10.10 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 11
Presidente

11.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, resta in carica tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato anche per più mandati.

11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

11.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

11.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 12
Organo di Revisione

12.1 I membri dell’Organo di Revisione – formato in alternativa o da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri – sono nominati dal fondatore nell’atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.

12.2 L’Organo di Revisione vigila sulla gestione finanziaria dell’ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Redige la relazione sulla revisione legale dei conti.

12.3 I membri dell’Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

12.4 L’Organo di Revisione può in qualsiasi momento procedere, ad atti d’ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

12.5 I membri dell’Organo di Revisione restano in carica tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati anche per più mandati. I membri dell’Organo di Revisione possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente, senza che occorra la giusta causa.

12.6 La carica di componente dell’Organo di Revisione è inconciliabile con quella di consigliere.

Articolo 13
Scioglimento e destinazione del patrimonio

13.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall’art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dall’art. 27 del Codice Civile.

13.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Articolo 14
Clausola di rinvio

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. 460/97 e altre le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 15
Clausola transitoria

15.1 Il presente statuto resterà in vigore fino al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Con l’iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs 117/2017, il presente statuto si intenderà sostituito dallo statuto allegato sub “C” all’atto di costituzione.